Dividendi e capital gain qualificati con la sostitutiva
di Duilio liburdi e Massimo Sironi
Riforma a tutto campo per i redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non in regime di impresa: dalla concorrenza alla base imponibile Irpef si passerà a una tassazione sostitutiva analoga a quella già prevista per le partecipazioni non qualificate. Con l’introduzione, però, di un regime transitorio. E, per l’ennesima volta, si disciplina la possibilità di rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. Sono questi alcuni degli aspetti della bozza della legge di Bilancio per il 2018 ad oggi disponibile.
La rivalutazione di terreni e partecipazioni. Il provvedimento, viene nuovamente riproposto con la legge di Bilancio per il 2018 dopo 17 anni dalla prima introduzione. Le «nuove» regole sono quelle ormai più che conosciute e cioè:
– una data di riferimento in relazione al possesso dei beni che viene individuata nel 1° gennaio 2018;
– di una data entro la quale effettuare la perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa che è il 30 giugno 2018.
Resta ferma la misura delle imposte sostitutive nella percentuale dell’ 8% e, ovviamente, ai fini della corretta identificazione delle regole di funzionamento del provvedimento si potrà fare riferimento alla ormai copiosa prassi che nel corso degli anni è stata diffusa dall’Agenzia delle entrate in materia.
Riforma della fiscalità finanziaria. Il vero intervento in materia di fiscalità finanziaria è quello molto più incisivo contenuto in un altro articolo della bozza della legge di Bilancio. Anche in questo caso, l’intervento riguarda i soggetti Irpef che detengono partecipazioni qualificate al di fuori del regime di impresa. In estrema sintesi, la previsione è così riassumibile:
– per i dividendi percepiti per effetto del possesso di partecipazioni qualificate di cui alla lettera c, del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, introduzione della applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 26% da parte del soggetto erogatore dei dividendi e cioè da parte del soggetto Ires. Di fatto, una previsione analoga a quella oggi vigente in relazione alle partecipazioni non qualificate;
– per il capital gain, viene superata la distinzione tra partecipazioni qualificate e non introducendo, anche per quelle di cui al predetto comma 1, lettera c) dell’articolo 67 del Tuir, la tassazione sostitutiva con aliquota del 26%. Anche in questo caso, dunque, vi è l’introduzione di un sistema analogo a quello oggi in vigore in relazione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.
Un intervento dunque che omogeneizza il trattamento delle fattispecie in esame (cioè i principali flussi di fiscalità finanziaria derivanti dalle partecipazioni detenute da persone fisiche al di fuori del regime di impresa) e che si slega dal concetto di partecipazione, seppur parziale, alla formazione del reddito imponibile tassato con aliquota progressiva.
Sul tema, peraltro, si deve ricordare che il decreto ministeriale del 26 maggio 2017 era intervenuto sulla fiscalità di dividendi e capital gain derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate per tenere conto della diminuzione della aliquota Ires. In particolare, per ciò che concerne i dividendi, era stata fissata la partecipazione al reddito imponibile nella misura percentuale del 58,14%. Naturalmente, a fronte di un intervento così organico, vengono altresì modificate le disposizioni correlate sia del Tuir che di norme quali il dlgs n. 461 del 1997, cioè la disposizione che indica le modalità di gestione delle partecipazioni da parte degli intermediari al di fuori del regime dichiarativo. Basti pensare alla evidente inutilità, con la riforma, della separazione delle compensazioni tra plus e minus dei diversi comparti (cioè qualificato e non qualificato). Detto questo, è del tutto evidente come un intervento così massiccio non possa trovare effetto immediato e dunque viene previsto che:
– per i dividendi correlati a partecipazioni qualificate che vengono distribuiti dai soggetti Ires e che saranno prodotti sino agli esercizi in corso al 31 dicembre 2017, con delibere di distribuzione dal 2018 al 2022, varranno le vecchie regole e cioè la partecipazione in percentuale al reddito complessivo Irpef come da dm del 26 maggio 2017. Ciò anche se la norma parla di applicazione sui redditi di capitale percepiti a far data dal 1° gennaio 2018;
– per i capital gain, le nuove regole varranno per quelli realizzati a far data dal 1° gennaio 2019
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