Per quanto concerne il profilo degli obblighi di manutenzione gravanti sulla p.a., accertato che nel caso di specie il Comune aveva ritenuto di posizionare, sul tratto di strada ove si è verificato l’incidente, le barriere laterali, in adempimento degli obblighi posti a suo carico in particolare dal D.M. n. 223 del 1992, non è corretto affermare che tali barriere abbiano esclusivamente la funzione di evitare o contenere il rischio della fuoriuscita di strada delle vetture in tratti di strada di particolare pericolosità e quindi siano costruite al solo scopo di reggere l’impatto con gli autoveicoli.
La funzione della predisposizione della barriera laterale è quella di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata: questa funzione si esplica delimitandone prima di tutto visivamente il bordo, offrendo una resistenza all’eventuale impatto dei veicoli e offrendo anche una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che, siano essi pedoni, ciclisti, motociclisti o automobilisti, si trovino per i più svariati accadimenti a essere proiettati verso un bordo strada al di là del quale c’è il vuoto o una scarpata, proteggendoli dalle più gravi conseguenze di una caduta.
Quindi, in generale nella funzione protettiva delle barriere laterali è compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo possa venire sbalzato nel vuoto.
A ciò si aggiunga che l’ente territoriale che predispone una barriera laterale, allo scopo di diminuire la pericolosità di quel tratto di strada, è poi tenuto alla sua manutenzione:
- sia perché essa possa continuare ad assolvere efficacemente alla sua funzione, alla quale altrimenti verrebbe meno se a causa degli urti o dell’incuria fosse interrotto o scivolasse ad una altezza insufficiente a contenere efficacemente un eventuale impatto
- sia perché essa non diventi, in sé, un elemento potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada, ove sia interrotta o esposta dal lato tagliente.
L’impatto o anche il contatto della barriera laterale con il corpo delle persone non è infatti circostanza assolutamente imprevedibile, ma anzi è una circostanza del tutto prevedibile e i cui effetti la barriera ha proprio la funzione di contenere.
L’amministrazione che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento non curi di verificare che la stessa, per il passaggio del tempo o per l’azione degli agenti naturali o anche per l’impatto con veicoli, non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, e ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza, ma i principi generali in tema di responsabilità civile.
Per quanto concerne poi la valutazione della eventuale responsabilità del Comune non per la diretta causazione dell’incidente, ma per l’aggravamento delle conseguenze da esso derivanti, va detto che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso nella complessità di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori causali, sia che essi abbiano agito in concorrenza per produrre il fatto dannoso in sé, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte, ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che, come nella specie, esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze più gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso.
Cassazione civile sez. III, 29/09/2017 n. 22801