I neoresidenti all’estero potranno detenerli 5 anni
di Domenico Morosini
Anche i minori potranno accedere ai piani di risparmio a lungo termine (Pir) e per chi trasferisce all’estero la residenza il piano potrà rimanere nelle sue disponibilità per almeno cinque anni, evitando in tal modo la ripresa a tassazione. Inoltre anche le società fiduciarie potranno fare i sostituti di imposta per i Pir.
Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nelle linee guida sulle misure di agevolazione del risparmio diffuse ieri dal dipartimento delle finanze. Che forniscono una prima interpretazione della normativa di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio per il 2017) con cui è stato delineato uno speciale regime fiscale agevolativo per i «piani di risparmio a lungo termine».
Si tratta, spiega al nota, di una incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine, ad applicazione generalizzata, finalizzata a:
– offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie;
– aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine;
– favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.
Questo è un primo step di intervento a cui, spiegano dal dipartimento seguiranno istruzioni da parte dell’Agenzia delle entrate per gli uffici preposti alle attività di controllo e accertamento.
Le linee guida tendono a chiarire le principali questioni interpretative evidenziate dalle associazioni di categoria, in particolare:
– relativamente all’ambito soggettivo dell’agevolazione: la possibilità per un minore di essere titolare di un Pir; le conseguenze derivanti dal trasferimento all’estero della residenza del titolare e le conseguenze derivanti dal decesso del titolare del Pir;
– relativamente all’ambito oggettivo dell’agevolazione: quali sono gli strumenti finanziari che possono formare il Pir; i vincoli di composizione e il limite alla concentrazione del Pir con particolare riguardo alle modalità di computo degli stessi nell’ambito delle gestioni collettive (Oicr e contratti di assicurazione); i limiti all’entità dell’investimento avendo riguardo alla rilevanza dei proventi conseguiti dall’investitore;
– relativamente al funzionamento del Pir: le modalità di costituzione; le movimentazioni (cessione e rimborso) degli strumenti finanziari contenuti nel Pir con particolare riguardo alle modalità di computo del vincolo di detenzione quinquennale; gli eventi che comportano l’attivazione del meccanismo di recupero a tassazione (cosiddetta recapture) precisando quale aliquota si applica.
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