di Carlo Giuro
Il ciclo delle riforme che si sono succedute dagli anni 90 si caratterizza per due profili che hanno contribuito ad attenuare gli effetti dell’allungamento della vita media sulla sostenibilità del sistema pensionistico. In primo luogo è stato introdotto il metodo di calcolo contributivo, basato sull’equivalenza tra prestazioni e contributi. Si sono poi innalzati i requisiti minimi di età (e/o contribuzione) per il pensionamento di vecchiaia ordinario ed anticipato, in tutti i regimi (sistema retributivo, contributivo e misto). Di particolare importanza è poi l’adeguamento triennale (biennale dal 2021) dei coefficienti di trasformazione e, con medesima periodicità, dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita. La Ragioneria generale dello Stato sottolinea che tale automatismo contrasta gli effetti di riduzione degli importi pensionistici che si sarebbero determinati, a parità di età di pensionamento, in conseguenza della revisione dei coefficienti trasformazione. Proprio in questo periodo si discute se e come intervenire per sterilizzare il possibile innalzamento dell’età pensionabile dal 2019. Il tema è oggetto del confronto Governo-Sindacati e vi è anche una proposta bipartisan Damiano-Sacconi che va in questa direzione. La posizione del Governo è di cautela anche alla luce del monito di Inps e Ragioneria Generale. Nelle proprie Tendenze di medio lungo periodo del sistema previdenziale e socio sanitario quest’ultima ha sottolineato infatti come interventi legislativi diretti, non tanto a sopprimere gli adeguamenti automatici, ma a limitarli, differirli o dilazionarli, determinerebbero comunque un sostanziale indebolimento della complessiva strumentazione del sistema pensionistico italiano volta a contrastare gli effetti dell’invecchiamento della popolazione, in quanto verrebbe messa in discussione l’automaticità degli adeguamenti stessi, per ritornare nella sfera della discrezionalità politica con conseguente peggioramento della valutazione del rischio Paese nei termini sopra indicati.
La soppressione dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, contestualmente al significativo peggioramento del rapporto fra spesa pensionistica e pil dovuto all’anticipo del pensionamento, determinerebbe poi un abbattimento crescente nel tempo dei tassi di sostituzione fino a raggiungere, alla fine del periodo di previsione, 12,8 punti percentuali per un lavoratore dipendente e 10 punti percentuali per un autonomo, con conseguente peggioramento anche dell’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche. La riduzione si spiega in ragione sia del più basso coefficiente di trasformazione, correlato all’età di pensionamento, e sia della corrispondente minore anzianità contributiva. In attesa di dati ufficiali che dovrebbero arrivare in ottobre, attingendo a una recente Audizione parlamentare dell’Istat, l’età pensionabile potrebbe evolvere verosimilmente dai 66 anni e 7 mesi, in vigore per tutte le categorie di lavoratori dal 2018, a 67 anni a partire dal 2019, quindi a 67 anni e 3 mesi dal 2021. Per i successivi aggiornamenti, a partire da quello nel 2023, si prevede un incremento di due mesi ogni volta. Con la conseguenza che l’età pensionabile salirebbe a 68 anni e 1 mese dal 2031, a 68 anni e 11 mesi dal 2041 e a 69 anni e 9 mesi dal 2051.
Ma quali sono gli effetti dell’innalzamento dell’età pensionabile sulla previdenza complementare? Va ricordato come i fondi pensione rappresentano una sorta di binario parallelo rispetto alla previdenza obbligatori. lI diritto alla rendita integrativa si acquisisce infatti al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, così come stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Fanno eccezione i fondi pensione del pubblico impiego che sono ancora disciplinati dal decreto 124/93 e prevedono quindi la distinzione tra pensione complementare di vecchiaia e di anzianità.
La prima richiede come requisiti la cessazione dell’attività, il compimento dell’età pensionabile stabilita dall’Ente di previdenza pubblica, l’iscrizione per almeno cinque anni al fondo pensione (in caso contrario è possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, riscattare la posizione). Per le pensione complementare di anzianità sono invece necessari la cessazione dell’attività, almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a cinque nei primi 15 anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività), un’età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Dal punto di vista fiscale va poi sottolineato che uno spostamento in avanti del momento della percezione della rendita può avere effetti benefici in termini di riduzione della aliquota di tassazione sui rendimenti dal 15% allo 0,30 in meno per ogni anno di durata superiore al quindicesimo. Va ancora evidenziato un ampliamento della platea di riferimento dei potenziali aderenti ai fondi pensione. Ricordando infatti come può iscriversi alla previdenza complementare anche il pensionato di anzianità cui manchi non meno di un anno dall’età di pensionamento di vecchiaia, con l’incremento dell’età pensionabile cresce quindi il numero delle persone che possono aderire a un fondo pensione e beneficiare dei relativi vantaggi fiscali. (riproduzione riservata)l ciclo delle riforme che si sono succedute dagli anni 90 si caratterizza per due profili che hanno contribuito ad attenuare gli effetti dell’allungamento della vita media sulla sostenibilità del sistema pensionistico. In primo luogo è stato introdotto il metodo di calcolo contributivo, basato sull’equivalenza tra prestazioni e contributi. Si sono poi innalzati i requisiti minimi di età (e/o contribuzione) per il pensionamento di vecchiaia ordinario ed anticipato, in tutti i regimi (sistema retributivo, contributivo e misto). Di particolare importanza è poi l’adeguamento triennale (biennale dal 2021) dei coefficienti di trasformazione e, con medesima periodicità, dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita. La Ragioneria generale dello Stato sottolinea che tale automatismo contrasta gli effetti di riduzione degli importi pensionistici che si sarebbero determinati, a parità di età di pensionamento, in conseguenza della revisione dei coefficienti trasformazione. Proprio in questo periodo si discute se e come intervenire per sterilizzare il possibile innalzamento dell’età pensionabile dal 2019. Il tema è oggetto del confronto Governo-Sindacati e vi è anche una proposta bipartisan Damiano-Sacconi che va in questa direzione. La posizione del Governo è di cautela anche alla luce del monito di Inps e Ragioneria Generale. Nelle proprie Tendenze di medio lungo periodo del sistema previdenziale e socio sanitario quest’ultima ha sottolineato infatti come interventi legislativi diretti, non tanto a sopprimere gli adeguamenti automatici, ma a limitarli, differirli o dilazionarli, determinerebbero comunque un sostanziale indebolimento della complessiva strumentazione del sistema pensionistico italiano volta a contrastare gli effetti dell’invecchiamento della popolazione, in quanto verrebbe messa in discussione l’automaticità e l’endogeneità degli adeguamenti stessi, per ritornare nella sfera della discrezionalità politica con conseguente peggioramento della valutazione del rischio Paese nei termini sopra indicati.
La soppressione dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, contestualmente al significativo peggioramento del rapporto fra spesa pensionistica e pil dovuto all’anticipo del pensionamento, determinerebbe poi un abbattimento crescente nel tempo dei tassi di sostituzione fino a raggiungere, alla fine del periodo di previsione, 12,8 punti percentuali per un lavoratore dipendente e 10 punti percentuali per un autonomo, con conseguente peggioramento anche dell’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche. La riduzione si spiega in ragione sia del più basso coefficiente di trasformazione, correlato all’età di pensionamento, e sia della corrispondente minore anzianità contributiva. In attesa di dati ufficiali che dovrebbero arrivare in ottobre, attingendo a una recente Audizione parlamentare dell’Istat, l’età pensionabile potrebbe evolvere verosimilmente dai 66 anni e 7 mesi, in vigore per tutte le categorie di lavoratori dal 2018, a 67 anni a partire dal 2019, quindi a 67 anni e 3 mesi dal 2021. Per i successivi aggiornamenti, a partire da quello nel 2023, si prevede un incremento di due mesi ogni volta. Con la conseguenza che l’età pensionabile salirebbe a 68 anni e 1 mese dal 2031, a 68 anni e 11 mesi dal 2041 e a 69 anni e 9 mesi dal 2051.
Ma quali sono gli effetti dell’innalzamento dell’età pensionabile sulla previdenza complementare? Va ricordato come i fondi pensione rappresentano una sorta di binario parallelo rispetto alla previdenza obbligatori. lI diritto alla rendita integrativa si acquisisce infatti al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, così come stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Fanno eccezione i fondi pensione del pubblico impiego che sono ancora disciplinati dal decreto 124/93 e prevedono quindi la distinzione tra pensione complementare di vecchiaia e di anzianità.
La prima richiede come requisiti la cessazione dell’attività, il compimento dell’età pensionabile stabilita dall’Ente di previdenza pubblica, l’iscrizione per almeno cinque anni al fondo pensione (in caso contrario è possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, riscattare la posizione). Per le pensione complementare di anzianità sono invece necessari la cessazione dell’attività, almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a cinque nei primi 15 anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività), un’età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.
Dal punto di vista fiscale va poi sottolineato che uno spostamento in avanti del momento della percezione della rendita può avere effetti benefici in termini di riduzione della aliquota di tassazione sui rendimenti dal 15% allo 0,30 in meno per ogni anno di durata superiore al quindicesimo. Va ancora evidenziato un ampliamento della platea di riferimento dei potenziali aderenti ai fondi pensione. Ricordando infatti come può iscriversi alla previdenza complementare anche il pensionato di anzianità cui manchi non meno di un anno dall’età di pensionamento di vecchiaia, con l’incremento dell’età pensionabile cresce quindi il numero delle persone che possono aderire a un fondo pensione e beneficiare dei relativi vantaggi fiscali. (riproduzione riservata)
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