Costi delle polizze contenuti e variabili in base al valore
Pagina a cura di Tancredi Cerne
Donazioni sì, ma con prudenza. Soprattutto nel caso di immobili. Se è vero che il 20% delle transazioni di fabbricati registrate lo scorso anno (abitazioni, garage, negozi e capannoni) è avvenuta in forma gratuita, è altrettanto vero che esistono vincoli e rischi tali da bilanciare, in molti casi, i numerosi vantaggi garantiti ai beneficiari. Primo fra tutti, la possibilità di vedersi richiedere indietro l’immobile nel caso in cui la donazione dovesse ledere i diritti dei legittimari. «Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità «legittima» della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che sia stata espressa in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni», hanno avvertito dal Notariato. «Se un legittimario viene privato della sua quota di legittima, può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota di legittima mediante un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione, soggetta al termine di prescrizione di dieci anni». Ma cosa succede nel caso in cui il donatario, nel frattempo, dovesse aver ceduto il fabbricato che gli era stato donato? Secondo la legge, se non esistono altri beni sui quali soddisfare le ragioni del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere ai successivi acquirenti la restituzione del bene o il suo equivalente in denaro. Di qui, la necessità di tutelarsi in caso di acquisto di beni donati attraverso la sottoscrizione di prodotti assicurativi in grado di mettere al riparo l’acquirente, come anche il concessore di un prestito, da un’eventuale azione di rivalsa da parte dei legittimari. Sbarcate in Italia soltanto da pochi anni, queste polizze presentano costi contenuti a fronte di vantaggi evidenti. Sono ancora pochissime, tuttavia, le compagnie assicurative in grado di offrire questo genere di prodotti sul mercato italiano. Una di queste è Aon-Lloyd’s con la polizza «donazione sicura», un prodotto che «tiene indenne il beneficiario, l’acquirente o il soggetto mutuante, dal danno economico che subirebbe a seguito di esito favorevole dell’azione di restituzione da parte di terzi legittimari che abbiano acquisito un diritto sull’immobile». La polizza può essere sottoscritta in due momenti diversi: all’atto della donazione da parte del donante o del donatario per garantire pro futuro la commerciabilità del bene; ma anche successivamente, da parte del donatario, del proprietario dell’immobile o di un terzo acquirente. Oltre naturalmente al soggetto mutuante. Come tutte le polizze di questo genere, anche «donazione sicura» ha validità fino alla prescrizione del diritto all’azione di restituzione a fronte del pagamento di un premio unico anticipato. Prodotto molto simile anche in casa Stewart – Willis Towers Watson. Attraverso la polizza «Donazione facile», Stewart si impegna a indennizzare direttamente l’erede legittimario, già in primo grado di giudizio e comunque quando il provvedimento è esecutivo; si fa carico delle spese legali dell’eventuale procedimento giudiziario; e si impegna a non annullare la polizza in caso di un aggravamento del rischio dovuto al mutamento delle circostanze. Il costo della polizza varia tenendo conto di alcune variabili tra cui la principale è il valore dell’immobile. A titolo esemplificativo, il prezzo della copertura assicurativa, versato una tantum, può variare tra gli 800 euro (per immobili di valore fino a 250 mila euro) e i 2.400 euro (per immobili da 250 mila fino a un milione).
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