di Carlo Giuro
La recente firma del decreto attuativo dell’Ape volontaria, recependo le osservazioni formulate nello scorso mese di luglio dal Consiglio di Stato, pone il nuovo strumento in rampa di lancio. Perché divenga operativo è necessario ora che siano siglati gli accordi quadro tra il ministero Economia e Finanze, il ministero del Lavoro con Abi e Ania. Da queste intese discenderanno il tasso di interesse e le tariffe delle polizze vita di puro rischio che dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte dai lavoratori che chiederanno l’Ape volontaria e che serviranno a restituire alle banche il prestito in caso di premorienza (senza impattare sulla pensione di reversibilità). Con l’avvio dell’Ape volontaria diviene poi operativa anche la Rita, la Rendita integrativa temporanea anticipata, per accedere alla quale è necessario da parte dell’aderente al fondo pensione produrre la specifica certificazione Inps di aver diritto all’Ape. Come sottolineato dalla Covip, la Rita rappresenta un istituto innovativo che va ad aggiungersi alle prestazioni pensionistiche già erogabili ai sensi della normativa vigente. Diviene allora ancora sempre più necessario per l’aderente al fondo pensione acquisire la consapevolezza per ponderare, anche utilizzando lo specifico calcolatore che verrà pubblicato sul sito dell’Inps, l’opportunità di accedere all’Ape valutando la possibile combinazione con la Rita.
L’obiettivo è combinare prestito previdenziale e integrazione pensionistica in via anticipata, nella misura che si ritenga più adeguata alle proprie esigenze, per ottimizzare i costi della flessibilità in uscita. La Rita può essere infatti complementare o sostitutiva dell’Ape volontaria. Va anche sottolineato, in prospettiva evolutiva, come siano in corso una serie di riflessioni, anche nell’ambito del tavolo di confronto Governo-Sindacati sulla fase due della riforma delle pensioni, per potenziare la Rita, al fine di renderla uno degli strumenti fulcro della futura flessibilità in uscita.
Come potrebbe evolversi? È utile riepilogare in breve il funzionamento attuale della Rita che rappresenta l’erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato nel fondo pensione fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio. Posso accedervi gli iscritti ai fondi pensione che hanno i requisiti per ottenere l’Ape, vale a dire età anagrafica minima di 63 anni e che maturino il diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni. Occorre poi avere diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell’Ape eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. È necessario ancora che sia cessato il rapporto di lavoro e che non si sia già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
La Rita sconta una tassazione agevolata essendo soggetta ad imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo di partecipazione al fondo. Va ricordato come nel verbale di intesa sottoscritto da Governo e Sindacati il 28 settembre 2016 si concordava l’impegno del Governo di realizzare un cambiamento normativo e fiscale della previdenza complementare per accrescerne l’autonomia di utilizzo, al fine di adeguarne le prestazioni anche alle necessità della gestione flessibile dell’uscita dal mercato del lavoro. Con riferimento alla Rita si delineava la possibilità di definire strumenti di incentivazione fiscale finalizzati ad agevolare l’utilizzo volontario del tfr accantonato presso l’impresa o di contributi aggiuntivi, per accedere alle prestazione anticipate di previdenza complementare. La via individuata vorrebbe essere ora quella di slegare la Rita dal collegamento di utilizzo simbiotico con l’Ape prevedendo che chi ha 63 anni di età ed è coinvolto in una ristrutturazione aziendale potrà beneficiare del trasferimento esente da imposizione dell’incentivo all’esodo e/o del tfr a previdenza complementare a condizione che si usufruisca della Rita stessa. (riproduzione riservata)
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