L’altezza di una vettura, quella di un marciapiede e la distanza fra la bocca e la sommità del capo di una persona costituiscono elementi che non rientrano nella comune esperienza (se non in senso generico e orientativo) e, pertanto, devono essere specificamente accertati affinché siano individuati nella loro effettiva oggettività e poter costituire la base di un accertamento presuntivo non inficiato dall’incertezza dei fatti noti.
E’ stata quindi annullata la sentenza che in merito a un sinistro aveva attribuito valenza di notorio a fatti che non rivestono tale natura e richiedono pertanto di essere provati per poter essere posti, direttamente o indirettamente, tramite argomentazioni presuntive, a fondamento della decisione.
Cassazione civile sez. VI, 28/08/2017 n. 20482