Se il Comune avesse assolto ai propri obblighi come custode, l’evento dannoso, malgrado la eccezionale violenza delle precipitazioni, non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore
Poiché secondo l’art. 14 Codice della strada gli enti proprietari delle strade (e delle autostrade) sono tenuti a provvedere:
- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
e considerato che a loro carico (così come dei relativi concessionari) è senz’altro configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall’art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, va sottolineato che giusto, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di sinistro dei danni conseguenti a omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l’art. 2051 c.c. integra invero un’ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito – c.d. responsabilità aggravata- .
Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso – come detto – art. 14 CdS), e già del principio generale del neminem leadere.
Siffatta inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto.
Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1 co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode, ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
Solamente in quest’ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si è esclusa l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode a esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche.
Nel sottolinearsi come ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale imponga oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati a un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili, si è precisato che l’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
Un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, si è affermato poter integrare il fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l’esimente.
In altri termini, che il custode non sia in colpa.
Quest’ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade), e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati.
In base all’operata valutazione (in termini diversi dal giudice di prime cure) delle emergenze probatorie – e in particolare della C.T.U. – nonché preso atto che le conseguenze dannose sono state nel caso amplificate da una serie di concause costituite:
- a) dai pregressi interventi di modifica del territorio, posti in essere dal Comune (vicino svincolo stradale con sottopasso) dalle Ferrovie (sostituzione del muro a secco drenante che delimitava i binari con muro di calcestruzzo) e da privati (edifici e piazzali), interventi che avevano modificato quote e pendenze e che al tempo stesso avevano drasticamente ridotto la superficie a terreno vegetale;
- b) dalla insufficienza della rete di fognatura bianca a servizio della zona, circostanza confermata dalla esecuzione da parte del Comune, proprio a seguito dell’evento di opere di adeguamento;
- c) dal difetto di manutenzione delle caditoie e delle griglie della rete,… risultate del tutto intasate, circostanza atta a ostacolare il naturale smaltimento delle acque e a favorirne l’accumulo
la corte di merito ha al riguardo osservato che ove il Comune avesse assolto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode, l’evento dannoso, malgrado la eccezionale violenza delle precipitazioni, non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore.
A fronte della censura dell’odierno ricorrente secondo cui il fenomeno atmosferico verificatosi avrebbe dovuto ritenersi integrare il fortuito in ragione della mera natura particolarmente violenta ed eccezionale,… in considerazione della sua totale imprevedibilità, tale giudice è quindi pervenuto a correttamente concludere che nel caso concreto… la eccezionalità delle piogge non può integrare il caso fortuito, non essendosi risolta in un fattore causale di efficacia esclusiva tale da interrompere la operatività, nel processo di produzione dell’evento, delle cause preesistenti imputabili al Comune.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 28 luglio 2017 n. 18856