Se l’autolavaggio è rumoroso è il giudice che deve inquadrare esattamente la fattispecie, se più disposizioni regolamentano lo stesso fatto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la sentenza n. 39454/17; depositata il 28 agosto a proposito della questione causata dalla mancata insonorizzazione che aveva determinato il superamento della soglia di rumore comunemente accettabile.

A tale proposito, con la citata sentenza, è stato richiamato l’orientamento secondo cui, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di un’attività o di un mestiere rumoroso può integrare un illecito amministrativo (art. 10, comma 2, legge 447/1995) nell’ipotesi in cui vengono superati i limiti di emissione dei rumori fissati dalle relative disposizioni normative. Ma viene invece a integrarsi la fattispecie di reato prevista dall’art. 659, comma 1, c.p. quando l’attività eccede le normali modalità di esercizio ed è idonea a determinare il disturbo della pubblica quiete. Peraltro, ha osservato la Sezione, il comma 2 della norma penale prevede un’ulteriore fattispecie di reato per i casi in cui sono violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni che regolano l’esercizio dell’attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissioni sonore previsti dalla legge 447/1995. Stando così le cose, in sostanza, è il giudice che deve compiere un’adeguata valutazione dei fatti per pervenire alla motivata conclusione sul tipo di reato configurabile.

Marilena Bombi
Fonte: