Nessun dubbio su costi di consulenza e servizi accessori
Più trasparenza e controlli sui prodotti finanziari. Gli istituti che propongono prodotti finanziari dovranno informare il cliente sui costi della consulenza, dello strumento finanziario raccomandato o venduto e di tutti i servizi accessori, aggregando le voci in modo che il cliente possa conoscere l’importo complessivo da pagare.

Inoltre l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), l’Autorità bancaria europea (Eba) per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d’Italia) avranno la facoltà di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari. In particolare, le autorità potranno valutare il merito dei prodotti offerti e potranno vietare su base temporanea la loro commercializzazione e qualunque altra attività, qualora ritengano che essi possano compromettere la stabilità e l’integrità dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e gli interessi degli investitori. Prevista inoltre l’introduzione della consulenza «indipendente». Prima della prestazione della consulenza l’impresa di investimento dovrà infatti comunicare al cliente se la consulenza è fornita su base indipendente o meno. In quest’ultimo caso dovrà dimostrare di avere nella sua gamma di offerta strumenti diversificati e non potrà accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non pagati da terzi in relazione alla prestazione del servizio. Le previsioni sono contenute nel decreto di «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016; e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016»: si tratta del cosiddetto decreto legislativo Mifid II (dlgs 3 agosto 2017, n. 129, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 di ieri e in vigore dal 3 gennaio prossimo). Il provvedimento (si veda ItaliaOggi del 29 luglio scorso) tiene conto di alcune osservazioni delle Commissioni parlamentari, in accoglimento delle quali, spiega una nota della Presidenza del consiglio dei ministri, sono state, tra l’altro, inserite alcune disposizioni di coordinamento normativo e meglio calibrate altre, anche in relazione alla disciplina transitoria, in tema di imprese di investimento di paesi terzi. Per quanto concerne la materia dei prodotti di investimento assicurativi, Palazzo Chigi segnala tuttavia che una revisione organica della disciplina potrà avvenire in sede di attuazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa (cioè con la legge di delegazione europea 2016). Le disposizioni del decreto legislativo sono ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, e quindi puntano a garantire una corretta informazione per gli investitori, regolano i potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore. Le imprese di investimento dovranno attenersi a regole più stringenti al fine di garantire i clienti circa il fatto che i prodotti finanziari loro offerti siano adeguati alle loro esigenze e caratteristiche e che i beni nei quali investono siano adeguatamente protetti. Il recepimento della direttiva Mifid II ha, infine, costituito l’occasione per definire una disciplina unitaria nell’ambito del sistema finanziario riguardo all’istituto della segnalazione delle violazioni (il cosiddetto whistleblowing).
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