Una tabella unica italiana per il calcolo del danno da macrolesioni, cioè quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità.
Il comma 17 della legge sulla Concorrenza sostituisce l’articolo 138 del Cap e rinvia a un dpr la redazione di una specifica tabella, unica delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del danneggiato
Il comma 18 prevede la decorrenza della tabella unica per le macrolesioni dalla data di entrata in vigore del dpr che la adotta.
Il comma 19 sostituisce l’articolo 139 del Cap prevedendo la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (tabella per le microlesioni).
Con la modifica in esame il valore del primo punto è fissato a 795,91 euro, da aggiornare annualmente in base all’indice Istat.
La legge sulla concorrenza, oltre a definire il danno biologico, stabilisce che le lesioni di lieve entità, non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Tuttavia, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazione, è ammesso però un esame visivo ai fini della loro risarcibilità per danno biologico permanente.
Inoltre l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità relativa corrisponde a 46,10 euro.
Il risarcimento potrà essere aumentato dal giudice, nei singoli casi, se le menomazioni accertate ledono aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (oppure, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità).
Le soglie per l’adeguamento giudiziale dell’importo del danno raggiungono il 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni.
La situazione attuale è una piccola Babele. I tribunali hanno nel corso degli anni costruito alcune tabelle risarcitorie.
Quella utilizzata è quella elaborata dal Tribunale di Milano, che prevede una liquidazione unitaria (un importo per ogni punto di invalidità a titolo di danno biologico standard calcolato in base all’età del danneggiato e danno morale, con la garanzia di un livello minimo di personalizzazione).
La tabella di Milano è applicata su tutto il territorio nazionale, anche grazie a una sentenza della sentenza 12408/2011 della Corte di cassazione, che le ha avallate come le più congrue, sia per il metodo di calcolo sia per quanto riguarda i valori risarcitori.
Con la tabella unica nazionale, l’ammontare complessivo del risarcimento è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale saranno aggiornati annualmente con decreto del ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat.
In materia i lavori parlamentari hanno rilevato che pendono proposte di legge per la liquidazione del danno non patrimoniale.
© Riproduzione riservata
Fonte: