L’assicuratore risarcisce il terzo danneggiato anche quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo
Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l’assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato anche quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo, anche nell’ipotesi in cui la suddetta scadenza coincida con la scadenza dell’intero contratto assicurativo che non viene rinnovato.
La durata del contratto assicurativo trova disciplina nell’art. 1899 c.c. che, al comma primo, fissa il momento iniziale e finale della operatività della garanzia assicurativa dalle ore ventiquattro del giorno di stipula del contratto fino alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno indicato in contratto, mentre, al comma secondo, regola, con disposizione inderogabile ex art. 1932 c.c., la durata massima della proroga di efficacia del contratto in corso, tanto nel caso in cui le parti abbiano concordato il patto di proroga tacita biennale, in mancanza di disdetta alla scadenza della durata contrattuale, quanto nel caso in cui la volontà comune di prorogare la esecuzione del contratto emerga per facta concludentia delle parti.
La proroga tacita del contratto, determina la prosecuzione del rapporto assicurativo alle medesime condizioni originariamente pattuite e non determina la necessaria emissione di un nuovo documento di polizza (ossia della prova scritta del contratto, che risulta già concluso e perfezionato alla data indicata nella polizza originariamente emessa e del quale, viene a essere modificato meramente il termine di durata): ne segue che i pagamenti del premio relativi al periodo di proroga, vengono eseguiti dall’assicurato senza soluzione di continuità con le rate di premi precedenti, sicché in caso di mancato pagamento alla scadenza della singola rata, la disciplina degli effetti del contratto deve essere rinvenuta nell’art. 1901 c.c., comma secondo.
Diversamente la sostituzione della polizza venuta a scadenza, con altro documento di polizza, implica la conclusione di un nuovo contratto assicurativo tra le parti (anche se per ipotesi regolato alle stesse condizioni del precedente) con la conseguenza che, cessata la efficacia del precedente contratto, ed esauriti quindi gli effetti vincolanti tra le parti, l’assunzione del rischio della perdita del bene, da parte dell’assicuratore, e corrispettivamente dell’obbligazione di pagamento del premio, insorgono ex novo dall’accordo che sostituisce o più esattamente viene a ri/disciplinare il rapporto assicurativo: ne segue che, in tal caso, fino a che non venga corrisposto il premio o la prima rata di premio, la efficacia del contratto rimarrà sospesa ai sensi dell’art. 1901 c.c., comma primo.
Nel sinallagma funzionale del rapporto assicurativo, la disposizione dell’art. 1901 cod. civ., comma 2 introduce un duplice obbligo a carico delle parti:
- il primo, riguardante l’assicurato, è di pagare le rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza prorogabile fino a 15 giorni, pena la sospensione della garanzia assicurativa (a decorrere dal sedicesimo giorno);
- il secondo, a carico dell’assicuratore, è quello di sopportare il decorso del suddetto termine di 15 giorni, prima di considerare l’assicurato in stato di mora e, quindi, di sentirsi svincolato dall’obbligo di pagamento dell’indennità, derivante da sinistro verificatosi nel periodo di mora -successivo al quindicesimo giorno- dell’assicurato, con la conseguenza che se il rischio si verifica durante il decorso dei quindici giorni, l’assicuratore è tenuto ad indennizzare il danno, anche se il premio non venga successivamente pagato, trovando il proprio corrispettivo, la protrazione quindicinale della garanzia assicurativa prevista ex lege, nel pagamento del premio precedente (il cui ammontare viene determinato dalla impresa assicurativa anche tenendo conto anche del periodo indicato).
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2017 n. 17207