Niente finanziamento a chi ha debiti scaduti da 90 giorni
di Daniele Cirioli

Ape volontario precluso ai cattivi pagatori. Chi ha debiti scaduti e non pagati da oltre 90 giorni con banche e altri operatori finanziari, rischia l’accoglimento del finanziamento. A stabilirlo, tra l’altro, è lo schema di dpcm attuativo dell’anticipo pensionistico (Ape) volontario, che ha ricevuto ieri il parere favorevole con osservazioni dal consiglio di stato. Tra le altre novità, la fissazione del minimo di Ape a 150 euro, la previsione della rideterminazione automatica del prestito, nel caso durante l’anticipo pensionistico ci sia un innalzamento dei requisiti per la pensione alla speranza di vita e la previsione di un «simulatore» sul sito dell’Inps.

Un passo avanti. Il parere arriva con notevole ritardo considerato che l’Ape volontaria doveva entrare in vigore il 1° maggio e che il dpcm doveva essere pronto ancora prima, cioè entro febbraio. Proprio il ritardo è il primo aspetto su cui si sofferma il Consiglio di stato, facendo notare che non basta il decreto alla messa in moto dell’Ape dovendosi attendere gli accordi quadro (entro 30 giorni dall’entrata in vigore dpcm) con Abi e Ania. Il ritardo produce effetti negativi, sempre secondo il consiglio di stato, anche sulla durata minima dell’Ape (sei mesi), tradotta in condizione con l’art. 3, comma 2: non possono ottenere l’Ape coloro che maturano i requisiti (si veda tabella) «nei sei mesi successivi alla data di presentazione della richiesta». Il ritardo dell’attuazione, si legge nel parere, «rischia di ledere quei soggetti che si trovino a maturare il requisito anagrafico nei sei mesi successivi alla data di presentazione della richiesta di Ape», perché si contrae il periodo di durata minima di Ape. In conclusione, il consiglio di stato suggerisce di non applicare la condizione in sede di prima operatività della disciplina.

La speranza di vita. Il dpcm si compone di venti articoli e cinque allegati: domanda di certificazione del diritto all’Ape; domanda di Ape; proposta di assicurazione; istanza di adesione al fondo di garanzia per l’accesso all’Ape; domanda di pensione di vecchiaia per i richiedenti l’Ape. Sull’art. 3, che individua beneficiari e requisiti, il parere sottolinea due cose: l’esclusione dei professionisti (cioè degli iscritti alle casse professionali) e la mancata esclusione del requisito anagrafico dai futuri adeguamenti alla speranza di vita (il prossimo di tre mesi ci sarà dal 2019). In merito, peraltro, il comma 13 dell’art. 7 stabilisce che, se durante l’erogazione dell’Ape, interviene un adeguamento dei requisiti della pensione, «la durata del prestito è rideterminata in misura pari all’incremento, con conseguente rideterminazione del debito residuo» (il dpcm stabilisce che il debito è pari alla somma di prestito pensionistico, premi assicurativi e commissione di accesso al fondo di garanzia).

A rischio i cattivi pagatori. L’art. 7, comma 8, elenca una serie di situazioni che il richiedente l’Ape deve autocertificare, la cui sussistenza può rilevare quale causa di mancato finanziamento. Tra queste, la lett. a) fa riferimento alle «esposizioni creditizie scadute e non pagate o sconfinanti da oltre 90 giorni». Secondo il consiglio di stato, la formulazione della norma (la quale non parla di «debiti», ma di esposizioni creditizie), rischia di assorbire qualsiasi situazione; per esempio, anche quella di debiti verso fornitori vari, che gli interessati potrebbero aver assunto proprio in attesa di potervi far fronte grazie all’Ape.

Un simulatore sul sito Inps. Tra gli obblighi previsti a carico dell’Inps, l’art. 10 stabilisce anche la predisposizione, sul sito web, di un simulatore che consenta di calcolare la rata di prestito in funzione dell’importo mensile di Ape. Importo che, stabilisce l’art. 3, non può risultare inferiore a 150 euro mensili (l’Ape è erogato per dodici mensilità).
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