di Giovanni Barbara – partner KStudio associato (Kpmg)
Via libera al mercato unico dei servizi finanziari. E la Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha espresso parere favorevole il 4 luglio con alcune osservazioni all’approvazione dell’atto del governo n. 413, avente al centro il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/Ue relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (Ue) 600/2014 sulla stessa materia (MiFIR). Obiettivo del provvedimento è normare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano in ogni tempo salvaguardate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cd. passaporto unico) con maggiore semplicità e alle stesse condizioni in tutti gli Stati dell’Unione. Si vuole cioè sviluppare un mercato dai profili sempre più dinamici, caratterizzato da un apprezzabile incremento tanto degli strumenti finanziari che degli sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo la quota più considerevole delle transazioni sui mercati telematici più progrediti.

In particolare, con la revisione della disciplina si è intervenuti più che altro sull’ambito di applicazione della disciplina della Direttiva 2004/39/CE cd. MiFID, in parte rifusa nella Direttiva 2014/65/Ue e in parte sostituita dal Regolamento (Ue) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Infatti, con riferimento proprio all’ambito applicativo, è stata estesa l’operatività della disciplina Ue introducendosi la definizione di un nuovo servizio di investimento, la cosiddetta gestione di sistemi organizzati di negoziazione «Organised Trading Facilities» (cd. Otf). Quest’ultimo è un sistema multilaterale di negoziazione più semplice rispetto al mercato regolamentato e al sistema multilaterale di negoziazione, in quanto privo di una struttura specifica e svincolato dalla disciplina prevista per gli altri sistemi, che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformi alla disciplina della direttiva.

L’introduzione di quest’ultimo servizio di investimento, dalla definizione più ampia, consente di ricondurre alla disciplina Ue i sistemi in precedenza esclusi dalla disciplina MiFID. Non solo. Si rafforzano i presidi preposti per la tutela degli investitori, rendendo più stringente la disciplina applicabile alle imprese di investimento. Quanto, invece, all’attività di consulenza, la Mifid II intende riformarne le caratteristiche, in particolare della consulenza offerta su base indipendente. In ultimo, per quanto, concerne gli obblighi di verifica relativi all’adeguatezza degli investimenti, sono introdotti anzitutto requisiti più onerosi per effettuare tale valutazione. Il decreto per l’attuazione di Mifid e Mifir tende così a uniformare il mercato dei servizi finanziari.
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