NORMATIVA
Autori: L. Opilio e M. Alpigiani
ASSINEWS 288 – luglio 2017
Una immancabile clausola contenuta nelle polizze di assicurazione sulla responsabilità civile prevede il diritto dell’assicuratore ad assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
Comunemente indicata come “Patto di gestione della lite”, rappresenta una prestazione che si inserisce tra gli adempimenti correlati all’oggetto stesso dell’assicurazione sulla responsabilità civile ossia, come indicato dal secondo comma dell’art. 1917 del Codice Civile, di tenere indenne l’assicurato delle conseguenze pregiudizievoli che possano derivare dal verificarsi dell’evento assicurato.
Attraverso il patto di gestione della lite, quindi, viene attribuito all’assicuratore, come generalmente riconosciuto in dottrina, una situazione giuridica attiva consistente nel potere di ottenere determinate prestazioni dell’assicurato al fine di conseguire una indiretta vigilanza sull’attività processuale di quest’ultimo.
Peculiare importanza assume la valutazione del rispettivo interesse delle parti, assicurato ed assicuratore, in relazione alla gestione della lite.
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