Secondo la disciplina in vigore in materia di infortunio in itinere anche l’uso del mezzo proprio -senza altra connessione funzionale con l’attività lavorativa assicurata- non è di ostacolo all’indennizzabilità, ma permane la condizione che l’uso sia “necessitato” ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione, con particolare riferimento all’utilizzo di mezzi pubblici, che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada.
Cassazione civile sez. lav., 07/07/2017 n. 16835