di Carlo Giuro
Nello stesso solco dei Pir si collocano le nuove agevolazioni fiscali in vigore da quest’anno sugli investimenti delle forme pensionistiche complementari e delle casse di previdenza dei liberi professionisti. L’obiettivo è quello di arrivare a una maggiore partecipazione degli investitori previdenziali nell’economia reale italiana, anche in ottica di diversificazione del portafoglio in uno scenario prolungato di bassi tassi di interesse alla luce della politica monetaria espansiva della Bce. L’utilità è rappresentata dal fatto che fondi pensione e casse sono investitori stabili, con orizzonte temporale tendenzialmente di medio-lungo periodo, portatori cioè di quello che la Covip definisce come capitale paziente. In concreto la legge di Stabilità 2017 introduce un nuovo regime che sostituisce il precedente meccanismo in vigore fino allo scorso anno, attraverso il quale si consentiva un credito di imposta (del 9% per i fondi pensione e del 6% per le casse) in caso di investimento in infrastrutture. La norma aveva l’obiettivo di ridurre l’inasprimento della tassazione sui rendimenti della gestione finanziaria (i fondi pensione, ad esempio, sono passati da un’aliquota dell’11% al 20%). Cosa si prevede ora? Casse di previdenza e fondi pensione potranno destinare fino al 5% del loro patrimonio ad investimenti qualificati beneficiando dell’esenzione sui redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e diversi) derivanti da tali investimenti a condizione che li detengano per almeno cinque anni. Per investimenti qualificati si intendono le azioni o quote di imprese (quotate o non quotate) residenti in Italia o in Stati Ue o Asee con stabile organizzazione in Italia, le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, ugualmente residenti in Italia o in Stati Ue o Asee, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari sopra indicati. In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole proprie dell’ente, con gli interessi, senza applicazione di sanzioni. (riproduzione riservata)
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