«C’è un gigantesco equivoco: la questione non riguarda le coperture RC auto, ma solo gli altri rami danni diversi dall’auto: polizze non obbligatorie, come quelle sulla casa e sulla salute».
Cosi Luigi Di Falco, responsabile Vita e Welfare di Ania, l’associazione nazionale delle imprese di assicurazione, interviene a Cuore e denari su Radio 24, in merito all’emendamento introdotto nel Ddl concorrenza, che riporterebbe in vigore la clausola del tacito rinnovo (abolita nel 2013), che prevede l’estensione di una polizza in caso di mancata disdetta.
Di Falco chiarisce poi a Radio 24: «Per L’Rc auto esiste già il divieto di tacito rinnovo e nessuno lo tocca, quindi ogni anno la polizza scade e deve essere rinnovata esplicitamente dall’assicurato, se vuole con quella compagnia, se vuole cambiando. Su tutto il resto esiste la possibilità da parte dell’impresa e degli assicurati di prevedere un rinnovo tacito che spesso, come hanno già detto l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, molte associazioni dei consumatori e noi, è un vantaggio nei confronti degli assicurati. Si pensi alle polizze malattia: se io stipulo oggi una polizza che prevede la durata pluriennale sono sicuro che le condizioni sono quelle di oggi, se invece devo automaticamente rinnovare ogni anno la polizza che scade rischio che magari, nel corso della copertura io mi ammali e la compagnia o non mi assicuri più o mi assicuri ad un prezzo maggiore».
“La durata di queste polizze era ed è tuttora regolata dal Codice delle Assicurazioni così come modificato dalla Legge 221 Fioroni-VIcari che fin dal 2012 aveva eliminato il tacito rinnovo. Anzi, i consumatori dovrebbero essere soddisfatti per aver migliorato quella norma, che è stata da oggi estesa a tutti i rischi accessori alla Rc Aauto, anche se coperti con polizze separate da quella dell’auto, stipulate contestualmente: le polizze incendio e furto, assistenza stradale, infortuni del conducente, cristalli, riferite al veicolo assicurato con una polizza RCauto e quindi considerate coperture accessorie di quest’ultima, non necessitano più di disdetta”, ha ribadito il Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi.
Per tutti gli altri rami danni, invece, si ritorna allo status quo e viene ripristinato il principio del tacito rinnovo previsto dall’art. 1899 del Codice Civile che, appunto, prevede il rinnovo automatico delle polizze in mancanza di disdetta da parte dei contraenti.