Le offerte sarebbero risultate a posteriori incoerenti con quanto inizialmente dichiarato in sede di offerta.

Escussione della garanzia provvisoria:  anche nella nuova disposizione di cui all’articolo 93, comma 6,  del nuovo codice dei contratti pubblici può essere ricondottala fattispecie di incongruenza palese dell’offerta tecnica rispetto alla realtà effettiva quale appurata all’esito dei controlli propedeutici alla stipula del contratto.

a cura di Sonia Lazzini

Il Tar Roma (sentenza numero del 21 giugno 2017) affronta l’annullamento di un’aggiudicazione – con escussione della relativa garanzia provvisioria – per “in una mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta tecnica in merito a ciascun lotto di gara, quanto indicato nell’elenco fornito e quanto riscontrato effettivamente in sede di verifiche condotte dalla stazione appaltante … le anomalie … unite alle incongruenze rilevate nelle dichiarazioni di impossibilità per inesistenza materiale delle attività ed a quelle inerenti alla geolocalizzazione, mettono in discussione l’affidabilità degli impegni negoziali assunti con la partecipazione alla gara, posto che l’elenco degli esercizi prodotto rappresenta la concretizzazione di quelle offerte, la cartina di tornasole delle stesse e dei numeri con esse dichiarate”.

Così infatti nella previsione della lex specialis di gara: “Nel caso sia accertata la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, quanto indicato nell’elenco fornito e riscontrato effettivamente in sede di verifica, l’aggiudicazione provvisoria sarà revocata con facoltà di incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante”.

Relativamente all’escussione della garanzia provvisoria, l’adito Tar romano non ha dubbi:

“La possibilità di incamerare la cauzione provvisoria (che discende direttamente dall’art. 75, D.Lgs n. 163 del 2006) riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile (Tar Lazio, sez. I, 20/10/2016, n. 10465); dunque, non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali o l’incongruenza palese dell’offerta tecnica rispetto alla realtà effettiva quale appurata all’esito dei controlli propedeutici alla stipula del contratto e che hanno impedito il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva.

La cauzione provvisoria, con la possibilità del suo incameramento da parte della stazione appaltante, assolve infatti ad una funzione strettamente sanzionatoria in caso di inadempimenti procedurali del concorrente e, segnatamente, per mancata comprovazione delle dichiarazioni rese”.

ed inoltre:

“Tale fatto dell’impresa concorrente non necessariamente deve assumere i caratteri di un fatto colposo, ma riguarda comportamenti per cui non è possibile disporre della documentazione richiesta in sede di verifica circa il possesso dei requisiti dichiarati in gara o la corrispondenza dei dati accertati rispetto all’offerta praticata.”

Ne parliamo il 27 giugno in video conferenza:

Le garanzie fideiussorie negli appalti pubblici

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