L’accertata esistenza di un danno alla salute patito da un minore studente, anche se di non lieve entità, non è di per sé sufficiente per ritenere necessariamente esistente un conseguente danno da riduzione della capacità di guadagno, a meno che il danneggiato non provi, sulla base di elementi concreti:
- che a causa della lesione sia stato costretto a ritardare il compimento dei suoi studi e di conseguenza l’ingresso nel mondo del lavoro
- oppure una verosimile riduzione dei suoi redditi futuri.
Cassazione civile sez. III, 12/05/2017 n. 11777