Il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto ex art. 642 cod. pen., spetta sia alla Compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla Compagnia assicuratrice debitrice.
L’art. 120 cod. pen. attribuisce il diritto di querela a ogni persona offesa dal reato per tale dovendosi intendere il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito.
Di conseguenza, possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto.
L’art. 642 cod. pen. è un reato pluri/offensivo diretto alla tutela, fra l’altro, del patrimonio degli enti assicuratori, ed è un delitto a consumazione anticipata in quanto prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo, sicché deve ritenersi consumato nel momento in cui fu presentata alla compagnia di assicurazione la denuncia del falso sinistro.
Di conseguenza, soggetti passivi del reato vanno ritenute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quella Debitrice perchè entrambe, in quanto parti coinvolte direttamente – seppure con ruoli diversi – nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del medesimo e a non vedere depauperato – sebbene in diversa misura – il proprio patrimonio da false denunce.
In particolare, la Compagnia gestionaria del sinistro deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio perché è a essa che la falsa denuncia è inoltrata, è essa che deve istruire la pratica ed è essa che deve liquidare il danno ferma la successiva regolazione con l’imprese debitrice.
Peraltro, nonostante la successiva regolazione, sulla base del suddetto meccanismo, la Compagnia gestionaria, subisce comunque un danno diretto perché il meccanismo di compensazione (nei confronti della società debitrice) che si attiva una volta che la gestionaria abbia liquidato il danno, da una parte, non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica di sinistro, nonché delle relative attività istruttorie che restano a completo carico della Gestionaria, senza riconoscimento alla stessa di alcun rimborso e, dall’altra, alla società debitrice viene addebitato un importo predeterminato, parametrato forfettariamente alle somme liquidate dalla società Gestionaria a titolo di risarcimento del danno, ma non corrispondente al quantum erogato in concreto.
Cassazione penale sez. II, 27/04/2017 n. 24075