La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare
- se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo
- se un danno vi sia stato effettivamente
- e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni
difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva.
Cassazione civile sez. VI, 16/05/2017 n. 12038