Nella liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, laddove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve
- tenere conto dell’aumento della vita media
- e della diminuzione del tasso di interesse legale
e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare e una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di personalizzare il criterio adottato al caso concreto, deve attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Cassazione civile sez. III, 09/05/2017 n. 11209