In caso di danno cagionato all’alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo da parte degli organi scolastici, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che:
- quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione
- mentre, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di contatto sociale.
Il caso oggetto di decisione riguardava il decesso di uno studente occorso mentre saliva su un autobus addetto al trasporto scolastico.
Cassazione civile sez. III, 28/04/2017 n. 10516