prossimi appuntamenti (vedi programma dettagliato)**:
Workshop in AULA:

Roma: 30 maggio 2017
Milano: 31 maggio 2017
Padova: 1 giugno 2017

https://formazioneivass.it/prodotto/la-sicurezza-delle-cure-diventa-diritto-costituzionalmente-tutelato-assicurato/

Cassazione Civile n. 10506 del 28.04.2017: nulla la clausola c. d. claim’s made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera

a cura di Sonia Lazzini

qui la massima:

La clausola c. d. claim’s made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.

Ricordiamo quanto in vigore al 1 aprile 2017

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie
(…)

Art. 11.

(Estensione della garanzia assicurativa)

1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

***Programma dettagliato
3. La sicurezza delle cure diventa diritto costituzionalmente tutelato (e assicurato)

Ultima ora: Cassazione Civile n. 10506 del 28.04.2017: legittima clausola c. d. claim’s made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera

il concetto di amministrazione pubblica e la conseguente immedesimazione organica di cui all’articolo 28 della Costituzione

Il diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione e quello della sicurezza delle cure ad esso abbinato

la corresponsabilità – per mancata prevenzione del rischio – tra stuttura pubblica o privata ed operatore sanitari

il diverso regime della responsabilità civile:contrattuale per le strutture, extracontrattuale per gli operatori sanitari

Le conseguenze_anche sulla responsabilità contabile del singolo operatore-dell’autoassicurazione e/o di franchigie di importo elevato

La Corte dei Conti critica il metodo della cd franchigia aggregata: quali sono i pericoli di una tale scelta

Come redigere un adeguato capitolato dell’assicurazione di RCT/RCO

L’obbligo vige anche per la responsabilità cd da provvedimento?

Quali elementi di valutazione inserire per una corretta applicazione dell’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Il concetto di “stipulazione” a carico delle strutture, delle polizze di RCT degli operatori e le conseguenze sull’appalto

un ordine del giorno accettato dal governo condizionerà l’operato delle strutture pubbliche e private sulla scelta delle polizze del singolo operatore

La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, anche nei confronti delle strutture private che beneficiano di contributi pubblici

l’onere del pagamento della polizza di responsabilità contabile a carico della singola personale

le differenze per i dipendenti delle strutture private: anticostituzionale limitarne la responsabilità solo per dolo o colpa grave

la rivalsa dell’assicuratore limitata agli operatori sanitari pubblici

L’azione diretta del danneggiato e la durata della polizza