Il danno patrimoniale da perdita di una chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo -anche se non nel suo ammontare- consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.
Il relativo risarcimento può essere, in altri termini, riconosciuto solo quando la chance perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi.
Orbene, è evidente che, nel caso di specie, la ritardata consegna dei plichi, del tutto pacifica tra le parti e accertata dall’impugnata sentenza, non ha determinato di per sé – in assenza di un qualsiasi elemento di prova in ordine al loro contenuto, ossia della dimostrazione che gli stessi contenevano effettivamente i documenti indicati nei bandi di gara – la perdita certa per la ricorrente di partecipare con probabilità di successo alla gara; il danno in parola non può, di conseguenza, essere riconosciuto.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, 13 aprile 2017 n. 9571