Qualora il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima, con cessione del portafoglio ai sensi dell’art. 4 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, è valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell’impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualità, a condizione che dal generale contesto dell’atto di riassunzione possa desumersi l’inequivoca volontà della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada.
Cassazione civile sez. VI, 17/03/2017 n. 7008