Il creditore che voglia ottenere i danni derivanti da perdita di chance ha l’onere di provare la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
Cassazione civile sez. III, 14/03/2017 n. 6488