Con il sintagma “attività professionale”, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005 art. 3, ai fini della qualificazione del soggetto – persona fisica – come professionista, deve intendersi solo l’attività consistente nella prestazione autonoma d’opera professionale intellettuale (oltre all’attività imprenditoriale, commerciale e artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione quindi dell’attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.
Nel caso oggetto di giudizio, si trattava di un contratto d’opera professionale intellettuale tra l’avvocato e il consumatore, per cui doveva trovare applicazione il foro esclusivo di quest’ultimo, a norma dell’art. 33, comma secondo, lett. u) del citato d.lgs.
Cassazione civile sez. VI, 14/03/2017 n. 6634