Anche nella fattispecie di cui all’art. 2051 c.c. resta a carico del danneggiato l’onere della prova della sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l’evento dannoso; nel caso oggetto di decisione è stata esclusa la responsabilità dell’Ente per la caduta causata da una buca sull’asfalto.
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2017 n. 3039