La Corte ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento all’art. 2051 cc, che consentono di individuare il caso fortuito nella condotta imprudente dello stesso danneggiato.
E’ esclusa, d’altra parte, la possibilità di censurare l’apprezzamento della condotta in termini di caso fortuito, giacché, involgendo valutazioni di merito, tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, 18 gennaio 2017 n. 1231