Nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo processuale preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p.: di conseguenza, i due processi possono proseguire parallelamente senza influenzarsi tra loro e il giudice dovrà accertarne autonomamente i fatti.
La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.
E’ infatti ormai consolidato il principio secondo cui in tema di rapporto tra giudizi civili e penali, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell’accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2, il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 c.p.c., o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2016 n. 26863if (document.currentScript) {