L’art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell’inevitabilità da parte del creditore con l’uso dell’ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest’ultimo la mera inerzia di fronte all’altrui comportamento dannoso ma, secondo i principi di correttezza e buona fede, gli impone una condotta attiva diretta a limitare le conseguenze dannose del comportamento della controparte, intendendosi comprese nell’ordinaria diligenza soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevole rischio o rilevanti sacrifici
Nel caso oggetto di giudizio si discuteva dell’azione di una banca nei confronti di un proprio dipendente per il risarcimento del danno patito a causa di un’attività da quest’ultimo compiuta nello svolgimento delle proprie mansioni, consistita nell’avere compiuto operazioni non autorizzate sul portafoglio di un cliente così causandogli perdite assai rilevanti.
Cassazione civile sez. lav., 19/12/2016 n. 26157