In tema di malattie professionali, deve ritenersi sempre illegittimo negare il ruolo causale di un fattore nocivo professionale tabellato semplicemente qualificando la sua pericolosità come modesta; in quanto, essendo tabellata la lavorazione comportante una esposizione all’amianto, secondo il criterio oggettivo dell’esposizione ambientale, l’apporto del fattore extraprofessionale non potrà essere ritenuto esclusivo, ma nemmeno prevalente o comunque tale da negare qualsiasi ruolo concorsuale del medesimo fattore tabellato, senza offrire un’idonea spiegazione sul piano fattuale e scientifico.
Cassazione civile sez. lav. del 21/11/2016 n. 23653