di Cristina Bartelli
Aumenta al 16% la percentuale della quota che le casse dei professionisti riversano allo Stato qu qualora non abbiano assolto, negli anni 2011-2014, determinati vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale. È questa una delle novità in materia di casse professionali introdotta dalla legge di Bilancio approvata oggi in via definitiva dal Senato.
Le casse di previdenza dei liberi professionisti, dunque, che non hanno rispettato, per gli anni 2011-2014, quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del dl 78/2010 in materia di contenimento della spesa di personale138, riversano a favore dell’entrata del bilancio dello Stato (entro il 30 giugno di ciascun anno) una quota pari al 16% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010139, assolvendo così agli obblighi ivi previsti. Non solo. Arrivano agevolazione per le casse nella scelta degli investimenti. I commi 88 e 89 consentono agli enti di previdenza obbligatoria, Casse di previdenza private, di effettuare investimenti, fino al 5% del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, in:
a) azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella Ue o nello Spazio economico europeo;
b) azioni o quote di Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile – Sicav, Società di investimento a capitale fisso – Sicaf, Fondi di investimento alternativi – Fia) residenti fiscalmente in Italia, nella Ue o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera a).
Il dossier di documentazione della legge di Bilancio osserva che il limite del 5% ha valore limitatamente all’applicabilità dell’agevolazione in esame.
Il comma 90 stabilisce che i redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti da imposizione, sempre che non si tratti di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni – articolo 67, comma 1, lett. c) del Tuir).
Il comma 91 prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.
Esenzioni fiscali anche per i piani individuali di risparmio a lungo termine, Pir.
I commi 100-114 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017, stabiliscono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I piani individuali di risparmio (c.d. Pir) per beneficiare dell’esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi, nei limiti di 30mila euro all’anno e di 150mila euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.
I redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, in un piano di risparmio a lungo termine vanno esenti da imposizione. Per beneficiare dell’esenzione non deve trattarsi di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni – articolo 67, comma 1, lett. c) del Tuir).
La legge di Bilancio contiene anche la definizione di piano di risparmio a lungo termine: tali piani si costituiscono mediante la destinazione di somme o valori con lo scopo di effettuare investimenti qualificati (indicati nel comma 90 – rectius 89) mediante l’apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.
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