Prevista la punibilità anche se il danno è reversibile
Pagina a cura di Vincenzo Dragani

Commette il delitto di «inquinamento ambientale» chi produce un’alterazione dell’ecosistema incisiva e oggettivamente rilevabile, anche se reversibile, prodotta violando norme non strettamente ambientali e senza necessariamente superare i valori limite dettati da regole di settore È il ritratto del nuovo eco-reato in vigore dal 9/5/2015 che appare emergere dalla prima sentenza in materia pronunciata lo scorso novembre 2016 dalla suprema Corte di cassazione.

Il contesto normativo. La sentenza 3 novembre 2016 n. 46170, la prima sulla nuova disciplina, effettua una ricognizione sul delitto previsto dall’articolo 452-bis del codice penale, integrato da chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, porzioni estese e significative suolo o sottosuolo, peculiare ecosistema, biodiversità, flora o fauna. La pronuncia in parola, che segue la prima analisi effettuata dall’ufficio del Massimario della stessa Corte all’atto dell’esordio della neodisciplina, accerta anche il confine che separa tale fattispecie dal più greve reato di «disastro ambientale» ex articolo 452-quater dello stesso Codice. Delitto, quest’ultimo, di cui risponde invece chi abusivamente cagiona un’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema irreversibile o con eliminazione particolarmente onerosa tramite provvedimenti eccezionali oppure una rilevante offesa della pubblica incolumità. I citati nuovi delitti, lo ricordiamo, sono stati inseriti nell’Ordinamento giuridico dalla legge 68/2015 unitamente alle altre fattispecie di «morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale» (articolo 452-ter) e traffico o abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies), «omessa bonifica» (452-terdecies), «impedimento di controlli» (452-septies).

Il caso. La pronuncia della Suprema corte prende le mosse dalla condotta di una ditta incaricata della bonifica di fondali marini, accusata del nuovo delitto di inquinamento ambientale per aver omesso in fase di dragaggio il rispetto delle relative norme progettuali provocando dispersione di sedimenti e trasporto degli inquinanti contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) cagionando degrado delle acque. La Corte di cassazione risponde sulla bontà dell’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva annullato (non ritenendo integrato il delitto sotto il profilo della «significatività del deterioramento delle acque») il sequestro sia del cantiere che del sito disposto dal gip su prima istanza della procura.

Gli elementi del delitto di inquinamento. Accogliendo il ricorso della stessa procura, con la sentenza 46170/2016 la Cassazione sindaca il citato provvedimento di dissequestro (annullandolo) nella parte in cui riteneva integrabile il nuovo delitto di inquinamento ex articolo 452-bis del codice penale solo in presenza di una «tendenziale irrimediabilità» del danno ambientale. E questo offrendo anche una ricognizione su tutti gli elementi della nuova fattispecie penale.

La condotta abusiva. Sebbene in via incidentale, la sentenza 46170/2016 sottolinea come debba essere considerata abusiva la condotta posta in essere in violazione di leggi statali o regionali anche non strettamente pertinenti al settore ambientale così come la condotta in dispregio di prescrizioni amministrative. Ciò confermando quanto anticipato dalla citata relazione 29/5/2016 della stessa Corte, per la quale: sotto il primo profilo, la mancanza nella neo norma incriminatrice di un riferimento alle sole violazioni di regole ambientali rende il reato di inquinamento configurabile anche per l’infrazione di regole volte a tutelare in via immediata interessi diversi ma collegati all’ecosistema (come, per esempio, la normativa sull’esposizione all’amianto, posta a presidio di salute e sicurezza sul lavoro); sotto il secondo profilo, è da considerarsi abusiva, oltre alla condotta non autorizzata, quella in contrasto con prescrizioni e limiti imposti da titoli autorizzativi validi, quella proseguita in presenza di atti scaduti o formalmente corretta ma di fatto incongruente con le facoltà concesse.

Compromissione o deterioramento. In base alla sentenza 46170/2016 la «compromissione» è da intendersi come squilibrio funzionale (perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema); il «deterioramento» è invece uno squilibrio strutturale (caratterizzato da un decadimento di stato o qualità degli elementi naturali). Entrambi gli eventi costituiscono un’alterazione dell’ecosistema e, viene sottolineato, per integrare il relativo delitto di inquinamento ambientale non occorre che siano caratterizzati da una irreversibilità anche solo tendenziale; qualità, quella della irreversibilità, che rende invece solo maggiormente punibile la condotta, poiché integrante il più grave reato di disastro ambientale ex articolo 452-quater, c.p. Con la precedente relazione 29/5/2016 l’ufficio del Massimario aveva puntualizzato come l’evento della «compromissione» si distingua da quello del «deterioramento» per una proiezione dinamica degli effetti, nel senso del maggior contenuto di pregiudizio futuro del danno cagionato.

Significatività e misurabilità dell’inquinamento. Per la sentenza 46170/2016 la significatività è indice della incisività e rilevanza del danno ambientale. La misurabilità indica invece la necessità che il danno sia quantitativamente apprezzabile o oggettivamente rilevabile. Ma tale misurabilità, evidenzia la Corte, non è correlata in via assoluta a eventuali valori limite o parametri di inquinamento previsti dalle norme di settore (in quanto non richiamati dalla norma incriminatrice). Dunque, appare dalla sentenza evincersi come possa anche verificarsi che: pur in assenza di limiti normativi, la situazione di danno sia comunque di macroscopica evidenza o concretamente accertabile (evidentemente ai fini dell’integrazione del delitto); in presenza, invece, di limiti normativi, lo «scostamento e ripetitività» registrato nel loro superamento, pur costituendo utile riferimento per valutare la compromissione/deterioramento, non rappresenti (ove si tratti di mero superamento) necessariamente sintomo di significatività (e, quindi, della consumazione del reato). Anche su quest’ultimo punto la pronuncia appare confermare la relazione della Suprema corte, nella parte in cui anticipava che a soddisfare la necessità di quantificazione dell’inquinamento concorrono i parametri scientifici dell’alterazione, tra cui quelli biologici, chimici, organici e naturalistici. Con la stessa relazione la Cassazione aveva altresì tracciato i confini del delitto di inquinamento ambientale «per contrasto» con gli altri, ossia individuando quelli che, lungo l’ideale linea della progressione criminale, costituiscono per gravità, gli illeciti che rispettivamente lo precedono e seguono. Così: immediatamente prima del delitto di inquinamento si colloca la contravvenzione di «inquinamento» di suolo e acque ex articolo 257 del dlgs 152/2006, integrata dal mero superamento delle «concentrazioni soglia di rischio» (valori limite stabiliti dallo stesso Codice ambientale in relazione alla presenza di determinate sostanze chimiche); immediatamente dopo si pone invece (come confermato dalla sentenza in analisi) il citato delitto disastro ambientale, caratterizzato (questo sì) dalla tendenziale irrimediabilità dell’inquinamento provocato. In base alla stessa relazione Massimario il carattere «irreversibile» dell’alterazione che fa scattare il più greve reato di disastro può inoltre essere relativo, dovendosi riconoscerlo anche qualora occorra, per una eventuale reversibilità dell’alterazione, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio da non poter essere rapportabile alle categorie dell’agire umano.

Le matrici ambientali interessate. Rileva da ultimo la sentenza 46170/2016 come in relazione alle acque il nuovo delitto di inquinamento ambientale non subisca limiti di carattere dimensionale, non essendo per tale matrice previsto il necessario coinvolgimento di «porzioni estese o significative» sancito invece dalla norma incriminatrice per il degrado di suolo e sottosuolo.

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