Nel rapporto tra infortunio e malattia professionale, la qualificazione dell’infermità del lavoratore come malattia professionale anziché come infortunio professionale, non preclude in nessun caso al giudice, di conoscere e decidere la domanda proposta in giudizio dal lavoratore in relazione all’una o all’altra tipologia di evento assicurato, in conseguenza della visione unitaria dei diritto alla prestazione, per come concepita all’interno del T.U. n. 1124 del 1965.
Cassazione civile sez. lav. del 18/11/2016 n. 23533