L’articolo 2054, primo comma, c.c., impone al conducente, per essere esonerato da ogni responsabilità per il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Se è vero che tale presunzione non preclude l’indagine sull’eventuale concorso di colpa del pedone investito ex articolo 1227, primo comma, c.c., concorso che sussiste qualora il comportamento di quest’ultimo sia stato pericoloso e imprudente, ciò non significa che l’esistenza di un comportamento imprudente dei pedone esoneri dall’accertamento necessario per superare la presunzione di cui all’articolo 2054, primo comma, c.c. in ordine alla condotta del conducente. L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano e abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 19 ottobre 2016 n. 21072if (document.currentScript) {