Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall’art. 2054 c.c., deve ritenersi compreso qualsiasi atto di movimentazione del veicolo o delle sue parti, con la conseguenza che, quando tali atti avvengono sulla pubblica via, essi danno luogo all’operatività della garanzia assicurativa prestata per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale; nel caso oggetto di vertenza, la vittima veniva colpita da un cavetto d’acciaio teso tra due trattori trasversalmente alla strada, vittima caduta a terra e deceduta a sèguito di un trauma cranico.
Cassazione civile sez. III, 19/10/2016 n. 21097document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);