Se è pur la necessità di conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con l’esigenza di evitare il pericolo di una dilazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno e oggettivo della convivenza non è elemento idoneo a bilanciare le evidenziate contrapposte esigenze e ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
La convivenza può tuttavia assurgere a elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare il quantum dovuto.
Cassazione civile sez. III, 20/10/2016 n. 21230