Se nel 2011 il docente o l’Ata ha assistito un disabile
di Nicola Mondelli

È confermato: nel disegno di legge di bilancio 2017 predisposto dal Governo – in questi giorni all’esame della Commissione bilancio della Camera dei deputati – sono ulteriormente prorogate le disposizioni( le c.d. norme di salvaguardia) che consentono ad alcune particolari categorie di lavoratori di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore del decreto legge 201/2011(riforma Fornero). Purché maturati successivamente al 31 dicembre 2011 ma entro l’ottantacinquesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge, come convertito nella legge 214/2011, e pertanto entro il 31 dicembre 2018.

I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità richiesti dalla normativa previgente la riforma Fornero, da perfezionare entro il 31 dicembre 2018, sono oggi i seguenti: per la pensione di vecchiaia 65 anni e sette mesi di età unitamente ad almeno venti anni di contributi; per la pensione di anzianità la quota 97 e sette mesi( 61 anni e sette mesi di età più 36 anni di contributi o 62 anni e sette mesi di età più 35 di contributi) oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica.

I lavoratori della scuola che potranno fruirne. Se le disposizioni in materia di salvaguardia contenute nel disegno di legge all’esame del Parlamento saranno confermate nel testo della legge, i lavoratori del comparto scuola e quelli dell’Afam che avranno la facoltà di chiedere di accedere, con effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 2018, al trattamento pensionistico con i predetti requisiti, purché maturati entro il 31 dicembre 2017, saranno esclusivamente quelli che nell’anno 2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, coma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Per questa categoria di lavoratori il pensionamento anticipato potrà essere concesso, come dispone il disegno di legge di bilancio 2017, solo a 700 soggetti.

Il numero dei lavoratori della scuola esclusi. Neppure nell’ennesima norma di salvaguardia ( l’ottava a decorrere dal 2012) inserita nel disegno di legge di bilancio 2017 è stato invece trovato un angolino per porre riparo all’evidente errore commesso dal legislatore al momento della trasformazione in legge del citato decreto legge 201/2011, l’avere cioè escluso dal beneficio di andare in pensione con i requisiti richiesti prima dell’entrata in vigore della predetta legge, i docenti e il personale Ata che maturava tali requisiti nel corso dell’anno scolastico 2011/2012.

Non si è mai saputo quanti fossero quelli che maturavano la famigerata “quota 96” entro il 31 agosto 2012 nè quanti siano tuttora quelli in servizio per non avere ancora maturato i nuovi e più rigidi requisiti per l’accesso al pensionamento richiesti dalla riforma Fornero. Il loro numero era ed è rimasto un giallo. Nel 2012 e negli anni successivi si è anche dovuto assistere, in occasione dell’esame di proposte di legge finalizzate a rimediare all’errore commesso, ad un indecoroso balletto di cifre che oscillava tra i sei e i nove mila, un numero talmente alto da per giustificare l’opposizione dell’Inps e del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’ultima informazione sui numeri è stata fornita giovedi 20 ottobre 2016 dal sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Luigi Bobba. Rispondendo ad una interrogazione parlamentare il sottosegretario ha riferito che l’istituto nazionale di previdenza sociale, interpellato appositamente dal ministero, aveva precisato che in considerazione del parziale consolidamento delle posizioni assicurative dei lavoratori del comparto scuola allo stato non era possibile fornire una puntuale risposta in ordine al numero e all’effettiva platea dei lavoratori quota 96 aventi diritto alla pensione.

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