di Paola Valentini
Per le famiglie italiane in cerca di un porto dove riparare i propri risparmi, i Pir, grazie alla prevista esenzione dell’imposta sulle rendite finanziarie (aliquota generale del 26% e del 12,5% per i titoli di Stato) e dell’imposta sulle successioni, potrebbero essere un’alternativa interessante. A patto di capirne bene i meccanismi e soprattutto orizzonte temporale e i rischi cui si può incorrere a fronte dello sconto fiscale. Passare dai familiari Btp e Bot a veicoli come i Piani di risparmio che espongono i portafogli alla maggiore volatilità di azioni e obbligazioni societarie, è una transizione da affrontare con le dovute cautele. Lo strumento, sulla carta, promette comunque di dare una marcia in più ai portafogli perché taglia le tasse. È’ anche piuttosto flessibile quanto alla forma che può adottare e presenta una taglia minima di investimento bassa, elementi che lo rendono adatto ai portafogli retail.
La normativa allo studio del governo, contenuta nella bozza di Legge di bilancio per il 2017, prevede che i Pir siano contenitori che possono assumere la forma di gestioni, fondi, polizze. E non devono necessariamente essere strumenti di risparmio gestito o assicurativo. È possibile costituire un Pir anche aprendo un rapporto di risparmio amministrato. Qualunque sia la modalità di apertura, il Pir si costituisce investendo al massimo 30 mila euro all’anno (ed entro un limite totale non superiore a 150 mila euro). Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano, devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima, i redditi realizzati e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento tornano a essere tassati (con tanto di interessi ma senza sanzioni).
Il vincolo più rilevante riguarda la composizione di portafoglio. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, i capitali devono essere investiti per un minimo del 70% in strumenti finanziari (quindi azioni o bond), anche non quotati, emessi o stipulati con imprese (che svolgono attività diverse da quella immobiliare) residenti in Italia o in Stati membri dell’Ue (o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo) con stabili organizzazioni in Italia. E almeno il 30% di questo 70% (quindi il 21% del totale) deve essere investito in strumenti finanziari, sempre di imprese italiane o dell’Ue con stabile organizzazione in Italia, ma diverse da quelle dell’indice Ftse Mib della Borsa italiana (o di indici equivalenti di altri mercati regolamentati). Misura, quest’ultima, introdotta per favorire l’afflusso del risparmio delle famiglie alle imprese piccole e medie italiane che sono la spina dorsale dell’economia del Paese. Ma la norma, per come è stata formulata, rischia di premiare aziende che, pur non essendo nell’indice delle blue chip, sono comunque di grandi dimensioni, e quindi di non fare affluire risorse alle società dell’Aim, il segmento di Borsa Italiana che ospita le vere pmi. La questione è stata sollevata da MF-Milano Finanza ed ha avuto diverse voci a sostegno. Sia il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, sia il numero uno di Pioneer, Giordano Lombardo, hanno auspicato che la normativa possa concentrarsi maggiormente sulle small cap. A tal proposito è stato appena depositato un emendamento alla legge di Bilancio 2017 per subordinare l’esenzione fiscale a un investimento del 20% in pmi quotate e quotande prevalentemente all’Aim. Ma non c’è soltanto questo aspetto al centro del dibattito degli operatori, che peraltro puntano molto sullo sviluppo dei Pir in salsa italiana. Altri elementi critici, altrettanto importanti per il buon funzionamento dei Pir, li ha sollevati l’Ania, l’associazione delle compagnie di assicurazione. «I prodotti vita tradizionali hanno riserve per 600 miliardi, rappresentano circa un sesto del risparmio delle famiglie italiane e sono lo strumento preferito dagli italiani per l’investimento a lungo termine», ha detto nei giorni scorsi Maria Bianca Farina, presidente dell’Ania, in audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato. «Giudichiamo molto positivo incentivare i risparmiatori a ricercare investimenti a lungo termine, a maggior ragione ora che la regolamentazione prudenziale delle banche e delle assicurazioni scoraggia, in modo forse eccessivo, impegni a lungo termine», ha aggiunto Farina.
L’aspetto che più preme al mondo della compagnie è la possibilità, ora negata, di proporre i Pir. «La formulazione attuale della norma rende pressoché impossibile l’accesso al regime fiscale agevolato dei Pir ai sottoscrittori dei prodotti assicurativi tradizionali, ossia i prodotti rivalutabili a rendimento minimo garantito di ramo I e V», avverte Farina. Che guarda soprattutto alle polizze di ramo I (quelle legate alle gestioni separate) visto il loro boom di raccolta registrato negli ultimi anni nel mercato italiano per via di una serie di caratteristiche. A partire dalla garanzia di rendimento (che oggi però è in netta diminuzione per via del ribasso dei tassi), ma soprattutto per la stabilità dei risultati, che peraltro si consolidano anno per anno, oltre che per l’assenza dell’imposta di bollo. Proprio sul fronte dei rendimenti, in base a una prima ricognizione effettuata da MF-Milano Finanza sulle gestioni separate che pubblicano la performance ogni mese (la maggior parte lo fa una volta all’anno) e su quelle che chiudono i rendiconti al 30 settembre che hanno già comunicato i dati certificati, emerge che anche nel 2016 le gestioni separate hanno ottenuto risultati in linea con quelli degli anni precedenti, ovvero attorno al 3,5% lordo (si veda tabella), un dato soddisfacente se si considera che i titoli di Stato ormai offrono rendimenti ridotti all’osso e l’inflazione è a zero.
Ecco perché la presidentessa dell’Ania sottolinea che «il punto per noi cruciale è che venga chiarito dal governo e dal legislatore che anche i sottoscrittori dei prodotti assicurativi tradizionali di ramo I possano beneficiare, in funzione della quota di investimenti qualificati sul totale delle riserve, dello stesso trattamento fiscale giustamente proposto per i sottoscrittori dei Pir e per gli aderenti alle forme pensionistiche complementari».
In particolare sono i vincoli di composizione del portafoglio a rendere impraticabile per le polizze vita tradizionali la via dei Pir. I requisiti minimi regolamentari di investimento in attività agevolabili infatti sono incompatibili con le logiche sottostanti l’operatività tipica dei prodotti assicurativi tradizionali, che devono sottostare a stringenti limitazioni regolamentari quanto a diversificazione e rischiosità degli investimenti. «Per gli altri prodotti assicurativi, costituiti di norma dall’insieme di più fondi o gestioni, è indispensabile che il 70% di investimenti sia calcolato sommando tutti gli investimenti qualificati presenti nei fondi o gestioni riconducibili al contratto assicurativo, anche laddove il singolo fondo o gestione non raggiungesse di per sé il 70%», rileva ancora Farina. Il riferimento va alle polizze unit linked (la tabella in pagina indica i migliori fondi legati alle unit linked per rendimento da inizio anno).
In attesa di capire se saranno accolte le richieste delle assicurazioni, Progetica, società indipendente di consulenza sulla pianificazione finanziaria, ha elaborato alcuni profili per capire i vantaggi dei Pir per il risparmiatore. Come base di partenza è stato utilizzato un Pac, cioè un piano di accumulo in cui l’investimento è effettuato a rate impiegando a intervalli regolari una certa somma prestabilita. «Da un confronto matematico realizzato tra un Pac tradizionale, con imposte al 26% sul capital gain, e un Pir senza imposte, possiamo quantificare il potenziale beneficio del Pir sul montante finale», spiega Claudio Grossi, partner di Progetica. Dall’analisi innazitutto emerge che al crescere del rendimento e all’aumentare del tempo di detenzione dell’investimento, aumenta più che proporzionalmente il vantaggio fiscale (queste simulazioni sono state realizzate sul versamento massimo annuo previsto, pari a 30 mila euro, e considerando il limite di 150 mila euro, quindi si è ipotizzato che l’investitore faccia versamenti annui solo nei primi cinque anni). «Grazie all’effetto della capitalizzazione, il Pir offre senz’altro un notevole beneficio, che si esprime maggiormente in caso di rendimenti elevati e tempi lunghi», sottolinea Grossi.
Altra considerazione va fatta nel caso il versamento annuo fosse inferiore al tetto massimo di 30 mila euro. «Fino a 10 mila euro annui, il vantaggio del Pir sul Pac non cambierebbe in termini percentuali. Mentre tutto cambierebbe se il versamento annuo variasse da 10 mila a 30 mila. In questo caso più si versa nei primi anni, maggiore è il beneficio sul montante finale», continua Grossi. Nell’ipotesi di un rendimento del 4%, versare 10 mila euro per 15 anni o versare 30 mila euro nei primi cinque anni, produce un vantaggio in termini di differenziale del montante che passa dal 9% al 14%. In sintesi, mettendo insieme le precedenti simulazioni e posto che il beneficio si manifesta maggiormente su tempi lunghi, per un periodo di detenzione 15 anni, Progetica ha elaborato i benefici per diversi profili di rischio, e quindi di rendimento, e in funzione del versamento (vedere tabella). Con un’avvertenza: «i benefici fiscali stimati sono applicabili nel caso in cui si rispettassero i vincoli di investimento minimo del 21% in titoli di aziende italiane medio piccole, come indicato dalla legge. Questo non deve però farci dimenticare la regola numero uno dell’investimento cioè che un portafoglio deve essere diversificato in termini geografici e settoriali. Non solo, ma qualsiasi investimento va definito in funzione degli obiettivi del risparmiatore e quindi considerando l’orizzonte temporale e la personale propensione al rischio», conclude Grossi. (riproduzione riservata)
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