Scheda con l’indice di rischio. Sanzioni a chi sgarra
Tre paginette per spiegare quali rischi si corrono investendo in prodotti assicurativi preassembleati, cioè presentati ai risparmiatori come un pacchetto unico, non modificabile, cui si può solo aderire o no (fondi, polizze assicurative, strumenti strutturati o investimenti sui derivati). Con sanzioni pesanti (da 5 mila fino a 700 mila euro) per chi non rispetta gli obblighi, non redigendo il documento o non consegnandolo agli acquirenti. È quanto prevede il decreto legislativo, approvato in via definitiva ieri dal Consiglio dei ministri, di attuazione del Regolamento (Ue) 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. La normativa (si veda ItaliaOggi del 12/8/2016) è volta ad aumentare la trasparenza sui prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Priip), al fine di permettere una più chiara comprensione e comparabilità degli investimenti proposti agli investitori al dettaglio e dei relativi profili di rischio. Principale strumento di trasparenza è il documento contenente le informazioni chiave (Key information document o Kid), che deve essere fornito agli investitori al dettaglio prima che essi siano vincolati da un contratto o un’offerta relativa a Priip. Un documento breve, redatto in maniera concisa, che consiste al massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate. Dovrà contenere come opzione preferita solo un «indicatore sintetico di rischio» per evitare un eccessivo e potenzialmente fuorviante dettaglio informativo anche sugli elementi sottostanti che compongono il Priip stesso. La mancata osservanza delle misure sulla trasparenza (si veda tabella in pagina) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro fino a 700 mila euro con provvedimento emanato dalla Consob o dall’Ivass secondo le rispettive competenze. E se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 mila euro fino a 5 milioni di euro, ovvero al 3% del relativo fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro. A tutela degli investitori al dettaglio sono individuati nuovi poteri di monitoraggio e di intervento sui prodotti attributi dal Regolamento Ue alle autorità di vigilanza europee e nazionali, che possono vietare o limitare temporaneamente la commercializzazione, distribuzione e vendita di Priip oppure un tipo di attività o pratica finanziaria. Si introducono poi norme in materia di procedure di reclamo e di ricorso a favore degli investitori al dettaglio. Le Autorità nazionali competenti a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi posti dal Regolamento sono la Consob e l’Ivass. Sono inoltre introdotte specifiche norme sui sistemi interni che devono essere implementati per consentire la segnalazione da parte dei propri dipendenti delle violazioni al Regolamento Ue (cosiddetto whistleblowing), nonché sulle procedure per la segnalazione alle autorità nazionali di violazioni alle norme del Regolamento Ue e a quelle nazionali di attuazione. Il decreto legislativo si applicherà a decorrere dalla data di applicazione del Regolamento Ue (attualmente fissata al 31 dicembre 2016).
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