Il presupposto dell’applicazione dell’art. 2054 c.c.. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un’area stradale o a essa equiparata
In una pista da sci, non essendo essa aperta per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della Strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta.
Cassazione civile sez. III, 20/10/2016 n. 21254