La previsione dell’art. 1898 c.c. non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato; l’esclusione dell’indennizzo (prevista dal quinto comma dell’art. 1898 c.c.) non può operare in difetto del positivo accertamento – da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso – circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto; un tale accertamento è mancato nel caso in esame, in cui la Corte si è limitata a rilevare che il rischio era aumentato “in modo notevole”, con un’affermazione che non può valere come implicito apprezzamento della ricorrenza di condizioni sufficienti a escludere l’indennizzo (tanto più per il fatto che non contiene la contestuale valutazione circa la ricorrenza dell’ipotesi alternativa della riduzione della somma dovuta).
Cassazione civile sez. III, 06/10/2016 n. 20011