Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valore, quale è quella che ha a oggetto il risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima rivalutando il credito all’epoca della liquidazione (oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale), operazione che serve a ricostituire il patrimonio del danneggiato; quindi stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e a un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all’importo del credito rivalutato anno per anno.
Cassazione civile sez. III, 06/10/2016 n. 19987