Va annullata la decisione dei giudici del merito che, pur avendo evidenziato le carenze organizzative dell’Ente locale gestore del teatro dove era avvenuto l’incidente incriminato, hanno poi addossato esclusivamente al responsabilità dell’accaduto alla ricorrente che, sospinta dalla folla che si accalcava all’ingresso di un teatro, anche a causa della carenza di illuminazione dell’area e della mancanza di personale di sorveglianza che consentisse un regolare flusso nell’ingresso dei numerosi spettatori, era caduta sulla scalinata, procurandosi gravi lesioni.
Cassazione civile sez. III, 06/10/2016 n. 19993