In caso di azione di surrogazione da parte dell’ente assicuratore nei confronti del responsabile, il differenziale, cioè quanto ancora dovuto al danneggiato va calcolato tenendo presente che: quanto pagato a titolo di danno patrimoniale non può decurtare quanto ancora dovuto a titolo di biologico; il danno patrimoniale va risarcito – e dunque è consentita la surroga da parte dell’ente – solo se effettivamente patito; in tal caso il danneggiato dovrà essere risarcito integralmente del danno biologico e l’ente dovrà essere rimborsato del patrimoniale effettivamente causato, per il quale vi sarà surrogazione e dunque trasferimento del diritto di credito.
Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016 n. 17407